In una sentenza depositata il 7 dicembre la Corte di Cassazione ha bocciato la decisione della Corte di Appello di Firenze che ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del direttore operativo di un’azienda e ha condannato la società a corrispondere al lavoratore 15 mensilità sulla base dell’ultima retribuzione percepita. Dal racconto dei giudici emerge che il licenziamento non è avvenuto a causa della crisi economica dell’azienda, uno dei motivi che può giustificare l’allontamento del lavoratore, ma per evitare di “sostenere notevoli spese di carattere straordinario”.

La motivazione del licenziamento è legata all’esigenza della società di “rendere più efficiente e funzionale la gestione”. Si precisa, inoltre, che la decisione è stata presa non per garantire il “profitto” dell’imprenditore, ma per tutelare la sua “libertà economica”. Tale libertà consisterebbe nella sua decisione di riorganizzare l’attività produttiva come meglio crede. La distinzione, in effetti, è sfuggente. Anche per questo la notizia della sentenza, rilanciata da Italia Oggi, ha fatto scandalo in rete.
L’indignazione deve misurarsi tuttavia con il testo della sentenza 25201. La sua lettura è utile per capire cosa significa vivere in una società capitalistica ed essere governati in nome di una Costituzione che tutela, certo, i diritti dei lavoratori, ma anche quelli degli imprenditori. I giudici fanno appello all’articolo 41 che sancisce il principio della libertà del datore di lavoro che ha il “naturale” interesse ad ottimizzare “l’efficienza e la competitività”, così si esprimono.

A sostegno portano due sentenze risalenti al 2007 e la legge 604 del 1966 secondo la quale il licenziamento può derivare anche da “riorganizzazioni comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti”. La Cassazione, inoltre, riconosce all’imprenditore il diritto dell’imprenditore a determinare la “migliore combinazione dei fattori produttivi ai fini di incremento della produttività”. In nome della legge vigente, i giudici proteggono gli interessi del capitalista e il suo diritto a concorrere sul mercato e sostengono che “l’impresa che ha il maggior costo unitario di produzione è destinata a essere espulsa dal mercato”. Un licenziamento può avvenire anche nei casi in cui l’impresa non affronta un “andamento economico negativo o spese straordinarie”.

Le leggi esistenti in Italia salvaguardano “la competitività nel settore in cui si svolge l’attività dell’impresa” e tutelano “la combinazione dei fattori della produzione ritenuti più opportuni” dal suo proprietario. Motivazioni che risentono probabilmente di una cultura diffusa nel diritto del lavoro, e in una serie di sentenze, che hanno monetizzato i diritti e messo al centro gli interessi dell’impresa, non quelli dei lavoratori.

A due anni dall’approvazione del Jobs Act che attribuisce un enorme potere decisionale ai datori di lavoro in merito al licenziamento dei nuovi assunti dopo il 7 marzo 2015, questo orientamento può rafforzare la gabbia d’acciaio in cui sono rinchiuse le persone. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo potrebbe essere considerato una delle opzioni della libertà dell’imprenditore. Al giudice potrebbe toccare solo il ruolo di verifica delle ragioni del licenziamento.

Alla base c’è un elemento che non va trascurato nella prospettiva di una critica dell’economia politica: i giudici applicano i principi iscritti in una legge fondamentale fondata su un patto tra capitale e lavoro che ha ceduto da tempo e ha fatto spazio a nuovi rapporti di forza non favorevoli per chi vive del proprio lavoro.