Gent.mo direttore, da abituali e storici lettori del «manifesto», ci ha fatto piacere verificare l’attenzione rivolta alla vicenda Xylella nell’articolo «Xylella punto e a capo» di Marilù Mastrogiovanni, pubblicato il 31 gennaio scorso, dove si fa il punto della situazione giudiziaria, con particolare riferimento ai ricorsi proposti innanzi al Tar Lazio – Roma ed al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

L’articolo contiene, però, delle imprecisioni e degli errori, che è necessario chiarire e rettificare. Nell’articolo si afferma che il Tar Lazio avrebbe accolto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, avanzata nel ricorso proposto dalle aziende agricole biologiche, ravvisando profili di illiceità nella decisione di esecuzione dell’Ue n.789/2015.

Questo non corrisponde al vero, in quanto nel ricorso proposto dalle aziende bio il Tar si è limitato a sospendere il giudizio, visto che le stesse aziende avevano già presentato un ricorso in via diretta alla Corte di Giustizia, e non si è espresso sulla decisione europea, come facilmente riscontrabile nell’ordinanza n.393/2016.

In realtà, le ordinanze del Tar Lazio di rimessione alla Corte di Giustizia Europea (numero 779, 780 e 1512 del 2016), che affermano l’illegittimità della decisione Ue sono scaturite a seguito di tre ricorsi, proposti da alcuni proprietari di uliveti della Provincia di Brindisi destinatari di ingiunzioni di eradicazione.

In particolare, il primo ricorso è stato proposto da 21 proprietari di Torchiarolo, con il patrocinio dei sottoscritti avvocati Mariano Alterio e Mario Tagliaferro, a cui hanno fatto seguito altri due ricorsi, patrocinati rispettivamente dall’avv. Giovanni Pesce e dall’avv. Francesca Conte.

In queste ordinanze il Tar Lazio dispone il rinvio pregiudiziale e si esprime in maniera molto netta sui vizi di cui sarebbe affetta la decisione di esecuzione dell’UE, arrivando ad affermare testualmente che «non vi è certezza scientifica sull’eventuale patogenicità del batterio Xylella sulle piante ospiti, né sul nesso causale tra il batterio e il disseccamento rapido dell’olivo» (Ordinanza n.780/2016.

Peraltro, i 21 proprietari di Torchiarolo sono stati i primi ad ottenere la sospensione delle ingiunzioni di abbattimento degli ulivi, in data 13 ottobre 2015, con decreto del Presidente della I Sezione del Tar Lazio n.4306/2015.

Inoltre, nell’articolo si afferma che il ricorso dei 21 proprietari, patrocinati dai sottoscritti, avrebbe utilizzato uno studio del gruppo Lair («Law and agroecology Ius et Rus») sulle norme comunitarie in rapporto al problema Xylella.

Ciò non risponde a verità: i sottoscritti procuratori nella redazione dei ricorsi e degli atti difensivi non hanno mai utilizzato il pur validissimo studio del Lair né hanno avuto contatti con i componenti del gruppo.

L’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia Europea è un eccellente risultato, frutto del lavoro e dell’impegno sia dei sottoscritti che degli altri avvocati menzionati, di cui non si dà affatto conto nell’articolo.

Nell’esprimere sentita stima e gratitudine per il ruolo svolto da sempre dal giornale da lei diretto per la garanzia dei diritti dei lavoratori e dei soggetti più deboli, la salutiamo cordialmente.

Avv. Mariano Alterio, Avv. Mario Tagliaferro

La risposta di Marilù Mastrogiovanni

1. Le aziende bio della Provincia di Lecce sono state le prime a presentare il ricorso al Tar il 31 marzo 2015, ottenendo la sospensiva degli effetti del Piano Silletti – eradicazioni e pesticidi obbligatori -, confermata in appello e ben motivata. Forti di tali motivazioni, anche relative ai motivi di illegittimità della Decisione di esecuzione 789/2015 della Commissione Ue, hanno chiesto e ottenuto dal Tar Lazio la sospensione pregiudiziale in attesa del ricorso pendente dinanzi al Tribunale europeo di prima istanza (e non dinanzi alla Corte europea, giacché non potrebbero, avendo la Corte competenza di secondo grado per le aziende). Le motivazioni sono interamente richiamate dal Tar che dispone la sospensione pregiudiziale.

2. Falso. La prima sospensiva risale al 7 maggio 2015, confermata in appello, ed è quella delle aziende bio della provincia di Lecce, che, come spiegato, nel ricorso sollevano questioni di violazione del Trattato di funzionamento della Ue, delle norme ISPM 9, ipotizzando la violazione del principio di precauzione e proporzionalità cui deve ispirarsi ogni norma del diritto Ue. Con diversi motivi aggiunti hanno poi obiettato anche la illegittimità della Decisione 789/2015, già fin dalla sua emanazione, nel maggio 2015. Cinque mesi prima dei ricorsi oggetto della rettifica.

3. Il gruppo di professori del LAIR («Law and Agroecology – Ius et Rus») dell’Università del Salento ha redatto uno studio che ha diffuso sul sito dell’Università, rinunciando a ogni diritto. Il LAIR, in un comunicato stampa, ha confrontato l’ordinanza relativa ai ricorsi dell’avv. Altieri con il documento di ricerca universitaria, evidenziandone ampi passaggi comuni ed esprimendo soddisfazione per il fatto che il lavoro fosse stato ben utilizzato. Per il bene comune.

Marilù Mastrogiovanni

Rettifica:

In una versione precedente della risposta di Marilù Mastrogiovanni, pubblicata su carta, era saltata la parola “ricorsi” al punto 3. Il testo pubblicato qui sopra ora è corretto. Ce ne scusiamo con i lettori e con tutte le persone interessate.

La redazione

La precisazione del LAIR pubblicata il 17 febbraio 2016

Gentile direttore,

con riferimento all’articolo della dott.ssa Mastrogiovanni «Xylella punto e a capo» del 31.1.2016 ed alla replica alla richiesta di rettifica del 13.2.16, il gruppo di ricerca Lair, nell’esprimere ringraziamento per l’attenzione riservatagli, tiene a chiarire alcuni aspetti relativi alla frase «il Lair, in un comunicato stampa, ha confrontato i ricorsi dell’avv. Alterio con il documento di ricerca universitaria, evidenziandone ampi passaggi comuni ed esprimendo soddisfazione per il fatto che il lavoro fosse stato ben utilizzato».

Invero, il lavoro di indagine del Lair come gruppo di studiosi, trasfuso nel Documento pubblicato on line in modalità open access il 12 novembre del 2015, è stato svolto sul piano della ricerca universitaria a carattere pubblico, libero, aperto e gratuito, rinunciando ad ogni forma di copyright e senza instaurare rapporti di collaborazione professionale con gli studi legali che, autonomamente, sul diverso piano dell’attività forense, si sono occupati di difendere in giudizio le aziende, gli agricoltori e le associazioni.

Il gruppo Lair si è limitato a rilevare (e la notizia è stata ripresa anche da alcuni quotidiani) che un oggettivo raffronto, operabile da chiunque, tra il testo delle Ordinanze del Tar del Lazio del 22 gennaio 2016 di rinvio alla Corte di Giustizia e il testo del Documento di ricerca Lair, mostra che la tesi sostenuta nel Documento è stata condivisa dal Tar e che nell’Ordinanza del Tar sono presenti alcuni passaggi testuali di tenore analogo a corrispondenti brani del Documento Lair; il gruppo ha salutato con soddisfazione il fatto che la giurisprudenza abbia condiviso i risultati cui era già pervenuto lo studio dottrinale reso pubblico dal Lair nel novembre del 2015.

Il gruppo Lair, dunque, tiene a sottolineare che non ha mai posto a confronto il proprio documento con i ricorsi patrocinati dagli avvocati Alterio e Tagliaferro (di cui, peraltro, non era in possesso), le cui argomentazioni difensive sono state accolte dal Giudice Amministrativo del Lazio: si tratta di «mestieri» diversi, l’uno relativo alla ricerca universitaria, l’altro relativo alla professione forense.

Ringraziando per l’attenzione che il Suo giornale sta dedicando al gravoso problema della xylella, porgiamo cordiali saluti

(Per il gruppo di ricerca Lair) prof. Michele Troisi