Lo sciopero generale del 12 dicembre, proclamato dalla Cgil, dalla Uil e dall’Ugl, non potrà riguardare i settori del trasporto aereo, ferroviario, a livello nazionale, e del trasporto pubblico locale, a livello territoriale. Così ha deciso l’Autorità di Garanzia, che ha evidenziato l’irregolarità formale della proclamazione. Facendo riferimento alla legge 146 del 1990 e alle specifiche norme di settore, la Commissione spiega in una nota che «come già evidenziato nel trasporto ferroviario non verrebbe rispettata la regola dell’intervallo minimo di dieci giorni tra scioperi nello stesso settore, a causa di una precedentemente proclamazione per il 13 e 14 dicembre. Ma la Cgil continua a controbattere come il sindacato in questione – il Cat – non sia rappresentativo tanto da non aver mai sottoscritto contratti nazionali. Per la Cgil dunque lo sciopero nel trasporto ferroviario è totalmente legittimo. Quanto al trasporto aereo, il Garante ricorda lo sciopero del personale Enav del 15 dicembre a Fiumicino, considerato «di rilievo nazionale» e, dunque, preclusivo di altri scioperi entro 10 giorni». «Per le medesime ragioni, legate a scioperi precedentemente proclamati, devono essere escluse dallo sciopero generale alcune città italiane, con riferimento al settore del trasporto pubblico locale (Roma, Firenze, Crotone, Potenza, Trento)».