Gli armamenti nucleari esistono dal 1945 (bombe su Hiroshima e Nagasaki) ed oggi costituiscono la più grave minaccia sul destino dell’intera umanità.

Il Trattato di Non Proliferazione nucleare entrava in vigore nel 1970, sottoscritto da Usa, Regno Unito ed Urss (Francia e Cina aderirono solo nel 1992, mentre Israele, india e Pakistan non hanno mai aderito). Esso impegnava all’Art. VI «tutti gli Stati a perseguire negoziati in buona fede e con misure effettive per arrivare presto ad una cessazione della corsa agli armamenti nucleari ed ad una convenzione di disarmo generale e totale sotto un rigido ed effettivo controllo internazionale».

Da allora gli stati nucleari non solo sono palesemente inadempienti, ed anzi stanno ammodernando i loro sistemi di armamenti nucleari con investimenti di miliardi e miliardi di dollari.

Pertanto bisogna oggi ricordarsi di una data storica.

Con il parere espresso l’8 luglio 1996 la Corte Internazionale, su richiesta dell’Assemblea Generale dell’ONU dopo una campagna condotta da una rete di cittadini, sul quesito “Se è permessa dal diritto internazionale la minaccia o l’uso delle armi nucleari in qualunque circostanza“ (vedi: www.icj-cij.org/docket/files/95/7495.pdf), la Corte decideva che la minaccia e l’uso delle armi nucleari in linea generale è in contrasto con le norme del diritto internazionale; fu una pietra miliare. Tuttavia non chiarì completamente la questione giuridica, in quanto la stessa Corte affermò di non essere in grado di stabilire se la generale illiceità dell’uso delle armi nucleari sussista anche se fosse in gioco la sopravvivenza dello Stato stesso.

In ogni modo, nella stessa decisione i giudici internazionali confermano l’obbligo degli Stati di ottemperare agli obblighi dell’Art. VI del TNP. Gli Stati nucleari e non-nucleari disattendono questo obbligo sfacciatamente da decenni, sapendo di mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa umanità.

Anche l’Italia è inadempiente, ospitando circa 90 testate nucleari statunitensi (in via di sostanziale ammodernamento) nelle basi di Aviano e Ghedi.

Gli iniziali progressi del disarmo nucleare dopo la fine della guerra fredda hanno subito un’inversione di tendenza avvenuta nell’ultimo paio di decenni con i programmi di ammodernamento degli arsenali nucleari sviluppati dagli USA, Russia, Israele, India, Pakistan, Francia, Gran Bretagna, oltre alla Corea del Nord, mentre il Giappone con la svolta militarista attuale e le crescenti tensioni con la Cina pensa di essere in grado di realizzare armi nucleari in tempi rapidissimi.

Gli Stati nucleari non sono disposti nemmeno a revocare lo stato di allerta immediata (hair trigger, o early warning) di una consistente numero di più di 2500 testate nucleari per prevenire almeno una guerra nucleare causata da incidenti, errori umani e tecnici e/o di comunicazione (casualità sfiorata più volte nei decenni passati).

È evidente che la follia della politica nucleare sotto il pretesto dell’autodifesa è diventato ormai un progetto di autodistruzione che si può realizzare in qualunque momento . Il tempo per fermare questo delirante percorso di un genocidio- suicidio globale è limitato. Oltre tutto, il pericolo dell’uso di questi armi anche da parte di ‘attori non statali’ non si può più negare.

Tanto più notevole, a riprova della possibilità di attivarsi da parte dei cittadini, è il procedimento giudiziario avviato dalla piccola Repubblica Isole Marshall (50 mila abitanti, note per l’atollo di Bikini, teatro di ben 67 test nucleari statunitensi) iniziato nel 2014 dinanzi alla Corte Internazionale dell’Aja contro alcuni Stati nucleari, incluso il Regno Unito, affinché si accerti che questo Stato nucleare ha violato il suo obbligo al disarmo nucleare (vedi http://www.icj-cij.org/docket/files/160/18296.pdf). La causa è assistita dagli avvocati della Ialana (International association of Lawyers Against Nuclear Arms) e anche da due professori italiani della facoltà di Giurisprudenza di Firenze. La Corte sta ora esaminando preliminarmente la sua competenza giurisdizionale, l’esito è incerto ma sarà probabilmente pubblicato nei prossimi 5-10 mesi.

Il fatto che l’obbligo al disarmo nucleare non trova nel passato un sostegno cogente e un rinforzo istituzionale interno nei 196 stati dell’ONU non è più comprensibile. Per esempio, la minaccia e l’uso delle armi nucleari depositate ad Aviano rappresenta un tentativo di genocidio, o almeno di una grave violazione del diritto internazionale umanitario, e un crimine contro umanità (ius in bello).

Sono reati perseguibili anche dalle corti nazionali che in casi di gravi crimine contro l’umanità sono chiamate ad esercitare la propria giurisdizione nazionale, come aveva recentemente confermato la Corte Costituzionale Italiana nella sua sentenza n. 238 del 22 ottobre 2014 (vedi www.jolau.com/Sentenza%20n.%20238-2014.pdf).

Visto che dopo una guerra nucleare nessuna Corte nazionale o internazionale sarà più in grado di intervenire per impedire tale percorso criminale degli stati nucleari, un intervento o una decisione adeguati per obbligare la politica estera ad un disarmo nucleare sarebbe assolutamente auspicabile e necessario.

* board member of IALANA